Il rifacimento del bagno è uno degli interventi di ristrutturazione relativamente semplice, ma per il quale spesso ci si interroga sul poter o meno usufruire degli incentivi fiscali.

La circolare 3/E del 2 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate ha affrontato l’argomento in modo abbastanza completo, vediamo come. Innanzi tutto ha sfatato il mito pluripubblicizzato che vedeva tra gli interventi agevolati quello della sostituzione della vasca, con una nuova dotata di sportello o con un box doccia. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione spetta per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione (ovvero le definizioni di interventi edilizi contenute nel D.P.R. 380/2001 testo unico dell’edilizia); sono incentivabili anche gli interventi che consentono l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Nella circolare viene chiarito che la sostituzione della vasca con una dotata di sportello laterale o con un box doccia non rientra tra gli interventi agevolabili per due motivi: il primo è che si tratterebbe di manutenzione ordinaria e dunque non agevolabile per singole unità immobiliari, il secondo perché non si andrebbe a realizzare una perfetta corrispondenza dell’intervento con i contenuti del D.M. n.236 del 1989 e della legge 13 del 1989 (il primo stabilisce le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, il secondo  stabilisce le disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

Quindi è possibile stabilire che:

  • la sostituzione dei soli sanitari non è un intervento agevolabile, in quanto di manutenzione ordinaria;
  • la sostituzione delle piastrelle e la ritinteggiatura delle pareti, non sono interventi agevolabili se eseguiti da soli, in quanto avrebbero finalità puramente estetiche ricadendo sempre nella manutenzione ordinaria;
  • il rimpiazzo delle tubature invece inizia a portarci verso interventi più complessi, ovvero quelli degli “impianti posti al servizio degli edifici”. Sostituire le tubazioni, rimpiazzando quelle vecchie ovvero senza cambiarne la posizione, non innova o trasforma l’impianto esistente, né tanto meno ne altera la struttura o la destinazione d’uso; in questo caso si parlerà di manutenzione ordinaria. Sono consapevole che si tratti di una estremizzazione di un lavoro che nella realtà avrebbe anche poco motivo di essere realizzato ma consente di capire le sottili sfumature che si nascondono nelle definizioni dei vari interventi edilizi. Al contrario se la sostituzione delle medesime tubature prevedesse lo spostamento delle tracce esistenti dei tubi di adduzione principali o delle colonne montanti, lo stato dei luoghi originario verrebbe modificato rientrando così nel regime di manutenzione straordinaria, dunque agevolabile. La manutenzione straordinaria richiede la presentazione di un titolo edilizio autorizzativo, la C.I.L.A. nella fattispecie, ma per il solo rifacimento del bagno senza spostamento di tramezzature non mi risulta che ci siano a Roma Municipi che ne richiedano la presentazione. In un articolo precedente ho affrontato questo aspetto chiarendo la necessità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale autocertificare che l’intervento sia di manutenzione straordinaria ancorchè non è stato presentato un titolo edilizio autorizzativo.

La finalità di questo articolo è quella di ricordare che:

  • occorre tenere sempre presente che le opere da realizzare, per essere agevolabili, devono rientrare nella manutenzione straordinaria;
  • vale il concetto di intervento “superiore” che ricomprende al suo interno anche l’intervento “inferiore”, quindi una volta rientrati nella manutenzione straordinaria diventano incentivabili anche le opere di tinteggiatura, piastrellatura, pavimentazione ecc., che prese singolarmente non lo erano.

In conclusione, il consiglio di un tecnico potrà indicare la strada corretta per usufruire degli incentivi senza sorprese ed il costo della sua consulenza sarà compensato con il risparmio dato dall’incentivo fiscale.

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