La progettazione antincendio è qualcosa che ci riguarda nel quotidiano molto di più di quanto possiamo immaginare.

L’allegato I al D.P.R. 151/2011 fornisce l’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, riordinando quanto precedentemente indicato nel D.M. 16/02/1982. Scorrendo tale elenco è possibile incontrare “attività” con le quali ci troviamo ad interagire quotidianamente, ad esempio: le autorimesse con superficie maggiore di 300 mq, le centrali termiche con potenzialità superiore a 116kW, gli edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m.

Per lo svolgimento di tali attività è necessario presentare, presso il comando dei Vigili del Fuoco di zona, una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) con la quale un professionista antincendio iscritto in apposito elenco ministeriale assevera che, nello svolgimento dell’attività, siano state assolte tutte le norme e prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza.

Il D.P.R. 151/2011 differenzia le attività soggette anche in funzione della loro complessità e pericolosità individuando attività di classe A, B, C. Quelle appartenenti alla prima classe sono avviabili a seguito dell’asseverazione nel progettista, mentre per le altre due il progetto redatto dal tecnico dovrà essere valutato dal Comando Provinciale del VV.FF. i quali provvederanno ad eseguire un sopralluogo successivo all’avvio dell’attività.